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» In aggiunta alla tariffa incentivante vi sono altri meccanismi che remunerano l’elettricità prodotta?

Se un soggetto è titolare o ha la disponibilità di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW, può, in alternativa:

- vendere l’energia elettrica prodotta sul mercato libero
- attraverso contratti bilaterali con grossisti o clienti finali liberi
- attraverso la Borsa elettrica
- vendere a prezzo amministrato l’energia elettrica prodotta al gestore di rete cui l’impianto è collegato
- usufruire del servizio di scambio sul posto, facendone richiesta all’impresa distributrice competente sul territorio ove l’impianto è ubicato.

Per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, sono disponibili solo le opzioni a. e b

» Per impianti di potenza superiore a 20 kW, bisogna dichiarare come autoproduttore a fine anno all’UTF solo l’eccedenza che va in rete o la totale energia prodotta?

Nella dichiarazione di produzione di energia elettrica da presentare all’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) va indicata la totale energia prodotta.

» Nel caso in cui un soggetto responsabile decida di vendere a prezzo amministrato l’energia elettrica prodotta al gestore di rete cui l’impianto è collegato, a quanto ammontano le tariffe di vendita?

La cessione in rete dell’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili a prezzo amministrato è regolata dalla Delibera AEEG n° 34/2005 (http://www.autorita.energia.it/docs/05/034-05.htm).
I prezzi di cessione sono fissati mensilmente dalla società Acquirente Unico S.p.A. che li pubblica l’ultimo giorno feriale di ogni mese sul proprio sito internet (http://www.acquirenteunico.it); i prezzi sono riportati nella prima colonna del documento (indicata come “Comma 30.1 a)”) e sono relativi al mese precedente a quello della pubblicazione.
I prezzi sono indicati per fascia oraria, ma il produttore può optare per un prezzo unico all’atto della stipula della convenzione con il distributore.
Per gli impianti di produzione con potenza fino a 1 MW, ai primi due milioni di kWh annui prodotti sono garantiti i seguenti prezzi minimi: 

da 0 a 500.000 kWh annui 96,40 €/MWh
da 501.000 a 1.000.000 kWh annui 81,20 €/MWh
da 1.000.001 a 2.000.000 kWh annui 71,00 €/MWh

Tali prezzi minimi, riferiti all’anno 2007, sono aggiornati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas su base annuale, applicando ai valori in vigore nell’anno solare precedente il quaranta percento (40%) del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT.

» Il contributo è soggetto ad IVA?

No

» Il contributo è soggetto a tassazione diretta?

Dipende dallo specifico regime fiscale di ogni soggetto responsabile, in particolar modo dall’applicabilità ai redditi percepiti dal soggetto responsabile e quindi anche al contributo del regime previsto per la tassazione dei redditi di impresa, si segnala comunque un pronunciamento da parte della Amministrazione Finanziaria circa le modalità di tassazione di tali contributi

 

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