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» In
aggiunta alla tariffa incentivante vi sono altri meccanismi che
remunerano l’elettricità prodotta?
Se un soggetto è titolare o ha la disponibilità di un impianto
fotovoltaico di potenza fino a 20 kW, può, in alternativa:
- vendere l’energia elettrica prodotta sul mercato libero
- attraverso contratti bilaterali con grossisti o clienti finali
liberi
- attraverso la Borsa elettrica
- vendere a prezzo amministrato l’energia elettrica prodotta
al gestore di rete cui l’impianto è collegato
- usufruire del servizio di scambio sul posto, facendone
richiesta all’impresa distributrice competente sul territorio
ove l’impianto è ubicato.
Per
gli impianti di potenza superiore a 20 kW, sono disponibili solo
le opzioni a. e b
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» Nel
caso in cui un soggetto responsabile decida di vendere a prezzo
amministrato l’energia elettrica prodotta al gestore di rete
cui l’impianto è collegato, a quanto ammontano le tariffe di
vendita?
La cessione in rete dell’energia prodotta da impianti a fonti
rinnovabili a prezzo amministrato è regolata dalla Delibera
AEEG n° 34/2005 (http://www.autorita.energia.it/docs/05/034-05.htm).
I prezzi di cessione sono fissati mensilmente dalla società
Acquirente Unico S.p.A. che li pubblica l’ultimo giorno
feriale di ogni mese sul proprio sito internet (http://www.acquirenteunico.it);
i prezzi sono riportati nella prima colonna del documento
(indicata come “Comma 30.1 a)”) e sono relativi al mese
precedente a quello della pubblicazione.
I prezzi sono indicati per fascia oraria, ma il produttore può
optare per un prezzo unico all’atto della stipula della
convenzione con il distributore.
Per gli impianti di produzione con potenza fino a 1 MW, ai primi
due milioni di kWh annui prodotti sono garantiti i seguenti
prezzi minimi:
da 0 a 500.000 kWh annui 96,40 €/MWh
da 501.000 a 1.000.000 kWh annui 81,20 €/MWh
da 1.000.001 a 2.000.000 kWh annui 71,00 €/MWh
Tali
prezzi minimi, riferiti all’anno 2007, sono aggiornati
dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas su base
annuale, applicando ai valori in vigore nell’anno solare
precedente il quaranta percento (40%) del tasso di variazione
annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati rilevati dall’ISTAT.
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» Il
contributo è soggetto a tassazione diretta?
Dipende
dallo specifico regime fiscale di ogni soggetto responsabile, in
particolar modo dall’applicabilità ai redditi percepiti dal
soggetto responsabile e quindi anche al contributo del regime previsto
per la tassazione dei redditi di impresa, si segnala comunque un
pronunciamento da parte della Amministrazione Finanziaria circa le
modalità di tassazione di tali contributi
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