|
» In
cosa consiste il premio per l’uso efficiente dell’energia?
Il
premio legato all’uso efficiente dell’energia consiste in una
maggiorazione percentuale della tariffa incentivante per gli impianti
operanti in regime di scambio sul posto e destinati ad alimentare,
anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o comunque asservite
a unità immobiliari o edifici, dove con il termine edifico si intende
(articolo 2, comma 1 del D. Lgs. 192/2005):
”…un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che
delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che
ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi
tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie
esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di
questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il
termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio
progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità
immobiliari a se stanti”.
|
|
» In
quali casi si ha diritto a richiedere il riconoscimento del
premio aggiuntivo e come viene calcolato tale premio?
Il diritto al premio ricorre qualora il soggetto responsabile si doti di
un attestato di certificazione energetica dell’edificio o
dell’unità immobiliare (v. D. Lgs n. 192/05) che riporti anche
l’indicazione dei possibili interventi migliorativi delle
prestazioni energetiche e, successivamente alla data di entrata in
esercizio dell’impianto fotovoltaico, effettui interventi, fra
quelli indicati nella certificazione, che conseguano - al netto dei
miglioramenti derivati dall’installazione dell’impianto
fotovoltaico - una riduzione certificata di almeno il 10%
dell’indice di prestazione energetica rispetto allo stesso indice
individuato nella certificazione energetica stessa. L’esecuzione
degli interventi ed il conseguimento della riduzione debbono essere
certificati tramite la produzione di una nuova certificazione
energetica.
In mancanza delle linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici (di cui all’articolo 6, comma 9 del D. Lgs.
n. 192/05 e successive modifiche ed integrazioni) l’attestato di
certificazione energetica è sostituito dalla qualificazione
energetica (prevista dal medesimo Decreto Legislativo).
L’esecuzione di nuovi interventi che conseguano un’ulteriore
riduzione certificata di almeno il 10% del fabbisogno di energia di
calcolo dell’edificio o unità immobiliare rispetto al fabbisogno
medesimo prima dei nuovi interventi, rinnova il diritto al premio.
Il premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa,
pari alla metà della percentuale di riduzione conseguita e
certificata del fabbisogno di energia (con arrotondamento commerciale
alla terza cifra decimale).
Il premio compete altresì, nella misura del 30% della tariffa
incentivante, agli impianti operanti in regime di scambio sul posto
che alimentano, anche parzialmente, utenze all’interno o asservite a
unità immobiliari o edifici completati successivamente dall’entrata
in vigore del DM 19 febbraio 2007 ed aventi, sulla base di idonea
certificazione, un valore limite di fabbisogno di energia annuo per
metro quadro di superficie utile inferiore di almeno il 50% rispetto a
quanto indicato nell’allegato C del D. Lgs. n. 192/05 e successive
modifiche ed integrazioni.
In tutti i casi, il premio non può mai superare il 30% della tariffa
incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio
dell’impianto.
Si segnala, infine, che gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio
a seguito di potenziamento non possono accedere al premio.
|